Sanzioni per il Datore di Lavoro per le inadempienze in materia di Salute e Sicurezza


Nell’affrontare l’argomento “sicurezza sul lavoro”, frequentemente, si tralascia di approfondire quanto previsto e presente nel D.Lgs. 81/08 ed aggiornato  successivamente con il D.Lgs. 106/09, riferibile  all’impianto sanzionatorio . Pertanto, risulta quanto mai opportuno ricapitolare le principali sanzioni a carico delle figure aziendali della sicurezza. La prima fra queste, ad essere interessata, è il Datore di lavoro che, quale  titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di spesa, è quella che detiene le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Riepilogando, il datore di lavoro ha, innanzitutto, due obblighi assolutamente non delegabili, il primo è quello della valutazione di tutti i rischi (con relativa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi) e per secondo la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
-In riferimento a ciò, il datore di lavoro che non ottempera alla redazione del documento (DVR), rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500€ a 6.400€, qualora invece, il DVR risultasse incompleto in qualche sua parte, il datore sarebbe, in questo caso, punibile con un’ammenda che va da un minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384€. Analogamente alla mancata redazione del DVR, la mancata nomina del RSPP, comporterebbe per il datore di lavoro l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da 2.500€ a 6.400€
-Necessariamente gli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sono di competenza del datore di lavoro, il quale in caso di inadempienza è sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315 a 5.699€.
Altre sanzioni riferibili ad obblighi spettanti sia al datore di lavoro che al dirigente sono riportati nel D.Lgs. 81/08, e possono essere così riassunte :

-Per mancata nomina del medico competente (nei casi pervisti dalla norma) per mancata fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e mancato aggiornamento delle misure di prevenzione qualora si verificassero nell’azienda importanti cambiamenti dell’organizzazione e della produzione - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576€

-Per lavori e mansioni diverse e non adatte alle loro capacità professionali ed anche alle loro condizioni di salute assegnate ai lavoratori aziendali - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699€ 

-Per mancato invio dei lavoratori alla necessaria visita medica entro le scadenze previste - ammenda da 2.192 a 4.384 €

-Per mancata consegna del DVR agli RLS - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 4.384€

-Per mancata comunicazione all’INAIL degli infortuni con assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi - sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

-Per mancata comunicazione all’INAIL degli infortuni con assenza dal lavoro superiore a 3 giorni - sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €

-Per mancata comunicazione all’INAIL dei nominativi dei RLS - sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €

In conclusione di questo breve approfondimento in materia di “sicurezza sul lavoro”, è bene

ricordare che, oltre al Datore di lavoro ed in alcuni casi al Dirigente, altre figure aziendali sono soggette alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, e risultano essere il RSPP, nonché il Medico competente ed il lavoratore che hanno degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, che se

non rispettati possono trasformarsi in sanzioni penali, amministrative o pecuniarie.


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