Sanzioni per il Datore di Lavoro per le inadempienze in materia di Salute e Sicurezza
Nell’affrontare
l’argomento “sicurezza sul lavoro”, frequentemente, si tralascia di
approfondire quanto previsto e presente nel D.Lgs. 81/08 ed aggiornato successivamente con il D.Lgs. 106/09,
riferibile all’impianto sanzionatorio .
Pertanto, risulta quanto mai opportuno ricapitolare le principali sanzioni a
carico delle figure aziendali della sicurezza. La prima fra queste, ad essere
interessata, è il Datore di lavoro che, quale
titolare del rapporto di lavoro e detentore dei poteri decisionali e di
spesa, è quella che detiene le maggiori responsabilità in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Riepilogando, il datore di lavoro ha, innanzitutto, due
obblighi assolutamente non delegabili, il primo è quello della valutazione di
tutti i rischi (con relativa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi)
e per secondo la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP).
-In riferimento a ciò, il datore di lavoro che non ottempera
alla redazione del documento (DVR), rischia l’arresto da 3 a 6 mesi oppure un’ammenda da
2.500€ a 6.400€, qualora invece, il DVR risultasse incompleto in qualche sua
parte, il datore sarebbe, in questo caso, punibile con un’ammenda che va da un
minimo di 1.096 ad un massimo di 4.384€. Analogamente alla mancata redazione del
DVR, la mancata nomina del RSPP, comporterebbe per il datore di lavoro
l’arresto da 3 a
6 mesi oppure un’ammenda da 2.500€ a 6.400€.
-Necessariamente gli obblighi di
informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, sono di competenza del datore di lavoro,
il quale in caso di inadempienza è sanzionato con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315 a 5.699€.
Altre sanzioni
riferibili ad obblighi spettanti sia al datore di lavoro che al dirigente sono
riportati nel D.Lgs. 81/08, e possono essere così riassunte :
-Per mancata
nomina del medico competente (nei casi pervisti dalla norma) per mancata
fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e
mancato aggiornamento delle misure di prevenzione qualora si verificassero
nell’azienda importanti cambiamenti dell’organizzazione e della produzione -
arresto da 2 a
4 mesi o ammenda da 1.644 a
6.576€
-Per lavori e
mansioni diverse e non adatte alle loro capacità professionali ed anche alle
loro condizioni di salute assegnate ai lavoratori aziendali - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699€
-Per mancato invio dei
lavoratori alla necessaria visita medica entro le scadenze previste - ammenda da 2.192
a 4.384 €
-Per mancata consegna del
DVR agli RLS - arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 a 4.384€
-Per mancata
comunicazione all’INAIL degli infortuni con assenza dal lavoro di almeno 1
giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi - sanzione
amministrativa pecuniaria da 500
a 1.800 €
-Per mancata
comunicazione all’INAIL degli infortuni con assenza dal lavoro superiore a 3
giorni - sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €
-Per mancata
comunicazione all’INAIL dei nominativi dei RLS - sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a
300 €
In conclusione di questo breve approfondimento in materia di
“sicurezza sul lavoro”, è bene
ricordare che, oltre al Datore di lavoro ed in alcuni casi al
Dirigente, altre figure aziendali sono soggette alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, e risultano
essere il RSPP, nonché il Medico competente ed il lavoratore che hanno degli obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro, che se
non rispettati possono trasformarsi in sanzioni penali,
amministrative o pecuniarie.
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