PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO: IL D.M. 2 SETTEMBRE 2021

 



Una panoramica sulle importanti novità introdotte

 

Si avvicina la data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.

Di seguito, analizziamo le nuove e rilevanti novità della normativa:

  1. Obbligo della predisposizione del PIANO DI EMERGENZA

Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio quando:

Qualora l’attività non rientri in queste casistiche sopracitate, il datore di lavoro è comunque obbligato ad adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio che devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate.

 

  1. Nuova definizione della formazione in tre livelli: livello 1, livello 2 e livello 3; conferma della possibilità di svolgere la parte teorica in modalità videoconferenza (FAD sincrona); introduzione di una prova pratica anche per le attività livello 1

Attività di “livello 3”: è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.

Attività di “livello 2”: è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore.

Attività di “livello 1”: è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.

 

  1. Obbligo aggiornamento periodico della formazione e obbligo di informazione

Gli addetti antincendio hanno l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale.

Se alla data di entrata in vigore del decreto (04.10.22), sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Tutti i lavoratori dovranno ricevere un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio presenti presso la propria attività. L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

 

  1. Nuovi requisiti dei docenti formatori

I corsi antincendio possono essere svolti presso aziende pubbliche e private, a condizione che i docenti rispettino i nuovi requisiti previsti dal decreto.

 

  1. Idoneità tecnica

Devono invece necessariamente ottenere l’attestato di idoneità tecnica, e quindi frequentare corsi di formazione e addestramento erogati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, determinate realtà individuate nell’Allegato IV al decreto:

  1. stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore”;
  2. fabbriche e depositi di esplosivi;
  3. centrali termoelettriche;
  4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  5. impianti e laboratori nucleari;
  6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;
  7. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
  8. aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2;
  9. metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
  10. interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
  11. alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
  12. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
  13. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
  14. uffici con oltre 500 persone presenti;
  15. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
  16. stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché’ operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

In conclusione, ricordiamo che entro il 04.10.2022, sarà necessario verificare:

  • eventuale necessità di procedere all’aggiornamento della Valutazione Rischio Incendio aziendale, parte integrante del DVR, o, ove necessario, procedere alla realizzazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione o al suo aggiornamento necessario per inserire tutti gli elementi individuati obbligatori dal decreto;
  • verificare di che gli addetti all’antincendio abbiano formazione effettuata entro i cinque anni precedenti;
  • procedere con l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori sui rischi incendio presenti presso l’attività.

IL TEAM DI SP CONSULENZA E FORMAZIONE è a disposizione per supportarti nell’ottemperanza di tale obbligo.

Inoltre, i nostri docenti sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalla normativa, pertanto organizziamo e eroghiamo corsi di formazione validi per il nuovo decreto per le attività livello 1 e 2


DECRETO IN PDF







PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO:  IL D.M. 2 SETTEMBRE 2021 – OrgNumeri Srl: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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